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Scuole, bandi di gara on line? Proroga al 20 febbraio

Scuole, bandi di gara on line? Proroga al 20 febbraio

Scuole, bandi di gara on line? Proroga al 20 febbraio

Se una scuola volesse servirsi di uno studio di consulenti per l'alternanza scuola-lavoro, dovrebbe pubblicare il relativo bando sul sito, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Sì perchè le scuole, come tutte le pubbliche amministrazioni, devono applicare le norme anticorruzione. Ma quantre scuole lo fanno veramente? Allo stato attuale la lotta alla corruzione è solo una chimera. Essa stenta a partire poichè si va di proroga in proroga. Prima  il rinvio al 16 gennaio della pubblicazione on line della relazione annuale sulla prevenzione della corruzione. Poi, a fine gennaio è stata deliberata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) anche la proroga del termine per la pubblicazione dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi. Proroga, che, appunto, si applica anche alle Scuole.

“In considerazione della situazione di emergenza – è scritto nella delibera - a seguito dei recenti eventi meteorologici e sismici, accogliendo le richieste pervenute da alcuni enti locali interessati, l'Autorità dispone la proroga al 20 febbraio 2017 del termine previsto al 31 gennaio 2017 per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della L.190/2012”.
L'Anac avrebbe potuto prorogare il termine solo per le pubbliche amministrazioni delle zone colpite dagli eventi avversi, invece lo ha esteso a tutti, alimentando la mancanza di trasparenza, che ahimè è diffusa nelle scuole. Tanto che spesso risulta che certi servizi vengono assegnati senza regolare bando pubblico.
La norma della legge 190/2012 mira, invece, a interrompere il perpetuarsi della logica del favore nella gestione della cosa pubblica, e quindi della corruzione, del peculato e di altro.

L'articolo 1, comma 32, della legge 190 del 2012 ha stabilito che le stazioni appaltanti sono "in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate".
Entro il 31 gennaio - continua il comma 32 - di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese scaricabili in un formato digitale standard aperto. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
Se un ente è inadempiente, cosa succede? Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in modo che la magistratura contabile agisca d'ufficio.

Dunque le norme sulla trasparenza ci sono e anche le sanzioni per le violazioni, però occorre applicarle!

 

Lucia Russo

lucia russo

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